Qualora nel contratto non siano pattuite condizioni contrattuali particolari o esse siano incomplete, si applicano le USANZE della BORSA PER I PRODOTTI AGRICOLI DI VIENNA, nella versione rispettivamente valida. Vendita internazionale di merce: si applica esclusivamente il diritto austriaco. Non trova applicazione la Convenzione sulla vendita internazionale di beni dell'ONU (CISG) dell'11.4.1980. Un'eventuale inefficacia di singole norme delle presenti CCG non inficia la validità delle altre norme.
Il CONTRATTO DI ACQUISTO viene stipulato con la premessa che l'acquirente non presenti uno stato di solvibilità ridotta. Informazioni non soddisfacenti, il peggioramento delle condizioni patrimoniali dell'acquirente e altre circostanze di cui si è venuti a conoscenza dopo la stipula contrattuale, che a parere del venditore non fanno apparire più adeguata una concessione di credito senza copertura, autorizzano il venditore a recedere dal contratto senza fissazione di un termine oppure, a sua scelta, a pretendere il pagamento anticipato o una prestazione di garanzia.
MORA DI PAGAMENTO: al superamento del termine pattuito per il pagamento vengono messi in conto interessi di mora dell'8% annuo superiore al tasso di interesse base rispettivamente valido della BANCA NAZIONALE AUSTRIACA.
L'acquirente non è autorizzato a trattenere l'importo della compravendita, ad effettuare la compensazione con eventuali crediti in contropartita o detrazioni – a prescindere dal genere.
GARANZIA e RESPONSABILITÀ: i reclami relativi al peso e i difetti qualitativi vanno segnalati tempestivamente per iscritto al ricevimento della merce, pena la perdita di qualsiasi diritto. Un prelievo di campioni sulla merce reclamata va effettuato ai sensi delle usanze di Borsa d'intesa con il venditore. Se la merce non corrisponde alle condizioni contrattuali e non si raggiunge un accordo circa un indennizzo per il minor valore, essa va presa in consegna al VALORE MINORE stabilito in virtù di una PERIZIA o dalla CORTE ARBITRALE della BORSA PER I PRODOTTI AGRICOLI di VIENNA, a meno che la Borsa non ne decreti il RIFIUTO. In caso di INUTILIZZABILITÀ della merce fornita, il venditore è tenuto a ritirarla con rimborso del prezzo di acquisto. Si esclude espressamente qualsiasi responsabilità per danni materiali rivendicati nei confronti della DELFINER Ges.m.b.H. ai sensi della Legge austriaca sulla responsabilità sui prodotti, Gaz. fed. 99/1988.
PATTO DI RISERVATO DOMINIO esteso e prolungato: la fornitura viene effettuata con patto di riservato dominio.
La merce è di proprietà del venditore fino al completo pagamento di tutti i crediti, anche quelli sorti in futuro dalla relazione d'affari. In caso di conto corrente, il PATTO DI RISERVATO DOMINIO vale come garanzia per il rispettivo credito del saldo.
Fintanto che la merce fornita resta di proprietà del venditore, l'acquirente è tenuto ad assicurarla contro lo smarrimento e la riduzione di valore, il pericolo di incendio, di furto e di trasporto nonché di danni dovuti all'acqua. L'acquirente risponde nei confronti del venditore per qualsiasi tipo di riduzione di valore subita dalla merce fornita.
Si l'esclude l'acquisizione della proprietà sulla merce in riservato dominio da parte dell'acquirente in caso di trasformazione della stessa in un nuovo bene. Un'eventuale lavorazione viene effettuata dall'acquirente a favore del venditore. La merce sottoposta a lavorazione continua ad essere soggetta al riservato dominio fino a concorrenza del valore della merce in riservato dominio. Per il nuovo bene ottenuto attraverso la lavorazione o la miscelazione della merce in riservato dominio con un'altra, non appartenente al venditore, si applica per analogia lo stesso principio, laddove il venditore acquisisce la comproprietà sul nuovo bene in rapporto al valore della merce in riservato dominio.
L'acquirente cede anticipatamente al venditore tutti i crediti che gli derivano dalla rivendita della merce in riservato dominio rispettivamente della merce su cui il venditore ha acquisito la comproprietà, dal momento in cui essi sorgono. La cessione del credito avviene soltanto nella misura del valore della merce in riservato dominio.
L'acquirente ha la facoltà di lavorare e rivendere la merce in riservato dominio, salvo quanto detto sopra. Egli non è autorizzato a disporre in altro modo della merce in riservato dominio, in particolare non è autorizzato a costituirla in pegno o a cederla in garanzia ad altri. Le cambiali che l'acquirente riceve per la merce in riservato dominio vengono da questi prese in consegna soltanto in qualità di rappresentante del venditore, laddove quest'ultimo diviene proprietario diretto della cambiale e l'acquirente ne può prendere possesso soltanto in veste di custode per il venditore.
L'acquirente ha la facoltà di incassare i crediti derivanti dalla rivendita della merce fino a revoca, nonostante la cessione. Con la revoca tale diritto passa al venditore, anche in caso di insolvenza dell'acquirente. L'acquirente è tenuto a comunicare, dietro richiesta, al venditore i debitori dei crediti ceduti, consegnando un elenco delle quantità di merci fornite a questi, a notificare ai debitori la cessione e a consegnare un elenco delle quantità ancora stoccate nel magazzino dell'acquirente.
L'acquirente è tenuto, in caso di interventi di terzi sulla merce di proprietà o in comproprietà del venditore o sui crediti che gli sono stati ceduti, a tutelare i diritti del venditore e a comunicargli tempestivamente per iscritto simili interventi.
Il venditore ha la facoltà di riprendersi la merce in riservato dominio a spese dell'acquirente, senza necessità di recedere dal contratto, qualora l'acquirente non ottemperi alle condizioni di pagamento pattuite, non paghi gli interessi di mora, effettui delle detrazioni non autorizzate oppure consegni come garanzia a terzi la merce in riservato dominio. L'acquirente si impegna in questo caso a consegnare detta merce. L'acquirente riconosce espressamente l'efficacia di questo patto di riservato dominio.
Un CONTRATTO si intende perfezionato in modo valido esclusivamente se l'accettazione è stata confermata per iscritto e con regolarità di firma dalla DELFINER G.m.b.H. Qualsiasi stipula si intende approvata in tutte le sue parti se non viene sollevata opposizione scritta entro 24 ore dal ricevimento del documento definitivo.
Il ricorso a patti e promesse verbali non contenuti in questo documento definitivo non è valido ed è inammissibile. Correzioni e integrazioni apposte successivamente sul documento conclusivo non esercitano alcun effetto giuridico.
COMPETENZA DELLA CORTE ARBITRALE DELLA BORSA: la competenza della Corte arbitrale della BORSA PER I PRODOTTI AGRICOLI DI VIENNA vale anche per tutte le transazioni concluse fino alla fine dell'anno civile successivo riguardo a tutti beni negoziati presso tale Borsa; ad ogni modo, l'efficacia di questo accordo può essere revocata unilateralmente per iscritto, in qualsiasi momento, con riguardo alle ulteriori transazioni da concludere.